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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1219
Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con sanzione amministrativa da € 51 ad € 516 (1).

...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 19, comma 12, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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