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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1229
Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli

(1)

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 15, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96, così come corretto dall'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 287 del 10 dicembre 2005. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005). L'
D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
articolo 19, comma 13, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151
, ha confermato la correzione dell'avviso di rettifica sopraindicato, sostituendo la dizione: «articoli 713 e 715» con quella corretta: «articoli 712 e 714».

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