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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1268
Delega provvisoria ai comuni

Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal Ministro per i trasporti.

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