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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1212
Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto

(1)

Chi non osserva le disposizioni degli artt. 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con sanzione amministrativa fino ad € 516.

Note:
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