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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1218
Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulla segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da € 51 ad € 1.032.

...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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