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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1231
Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino ad € 206 ...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

L'art. 27 della L. 7 dicembre 1999, n. 472, interventi nel settore dei trasporti, ha così disposto:

«27. (Violazioni della disciplina della navigazione interna). Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lett. d), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione».

(2)

Si veda l'art. 5, commi 3 e 4, della L. 7 marzo 2001, n. 51, che si riporta:

«3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

«4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera».

(3)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(4)

L'art. 27 della L. 7 dicembre 1999, n. 472, ha così disposto:

«1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione».

(5)

L'art. 5, commi 3 e 4, della L. 7 marzo 2001, n. 51, ha così disposto:

«3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

«4. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta;

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera».

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