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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1286
Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

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