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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 92
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, (1) 126, 133, 134, 135, 136...

Note:
(1)

Questo numero e segno di interpunzione sono stati inseriti dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(2)

Le parole: «gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137» sono state così sostituite dalle attuali: «gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137» dall'art. 20, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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