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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 78
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo (1) e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al...

Note:
(1)

Le parole: «non soggetto a reclamo» sono state inserite dall'art. 12, comma 4, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(2)
(3)

Le parole: «primo periodo,» sono state inserite dall'art. 20, comma 4, lett. b), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Le parole: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» sono state aggiunte dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(5)

Questa lettera è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 20, comma 4, lett. b), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(6)

Le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono state così sostituite dalle attuali: «dalle azioni esecutive e cautelari» dall'art. 20, comma 4, lett. c), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(8)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 4, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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