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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 23
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Conclusione delle trattative

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

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Note:
(1)

Le parole: «oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento» sono state inserite dall'art. 5, comma 9, lett. a), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché» sono state inserite dall'art. 5, comma 9, lett. a), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa» sono state così sostituite dalle attuali: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente» dall'art. 5, comma 9, lett. b), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

La parola: «domandare» è stata così sostituita dalla attuale: «chiedere» dall'art. 5, comma 9, lett. b), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

Le parole: «o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8» sono state aggiunte dall'art. 5, comma 9, lett. b), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 9, lett. b), n. 3), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136. A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.

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