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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 52
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in...

Note:
(1)

Le parole: «o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione» sono state inserite dall'art. 12, comma 12, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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