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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 4
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Doveri delle parti

(1)

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(2)

Le parole: «debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono state così sostituite dalle attuali: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono state inserite dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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