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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 56
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

(1) (2)

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;

d) gli apporti di finanza nuova;

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.».

(3)

Le parole: «della situazione economico finanziaria» sono state così sostituite dalle attuali: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria» dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

Le parole: «i creditori» sono state così sostituite dalle attuali: «le parti interessate» dall'art. 15, comma 1, lett. c), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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