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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 25 decies
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti (1), ne danno notizia...

Note:
(1)

Le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» sono state così sostituite dalle attuali: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti» dall'art. 7, comma 2, del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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