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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 82
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Revoca della sentenza di omologazione

(1) (2)

1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 12, comma 8, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 82 (Revoca dell'omologazione)

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.

4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.».

(2)

La precedente rubrica: «Revoca dell'omologazione» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 20, comma 6, lett. e), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,», sono state così sostituite dalle attuali: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato», dall'art. 20, comma 6, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 20, comma 6, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(6)

Le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono state così sostituite dalle attuali: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,» dall'art. 20, comma 6, lett. d), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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