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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 41
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. I...

Note:
(1)

Le parole: «i documenti di cui all'articolo 39» sono state così sostituite dalle attuali: «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata» dall'art. 7, comma 3, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

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