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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 61
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli...

Note:
(1)

Le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono state così sostituite dalle attuali: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria» dall'art. 16, comma 4, lett. a), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(3)

Le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono state così sostituite dalle attuali: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione» dall'art. 16, comma 4, lett. a), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Le parole: «dalla data della comunicazione» sono state così sostituite dalle attuali: «dalla data della notificazione» dall'art. 16, comma 4, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)
(6)

Le parole: «banche e intermediari finanziari» sono state così sostituite dalle attuali: «intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti» dall'art. 16, comma 4, lett. c), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(7)

Le parole: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari» sono state così sostituite dalle attuali: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti» dall'art. 16, comma 4, lett. c), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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