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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 39
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza

(1) (2)

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza)

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).».

(2)

La precedente rubrica: «Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 11, comma 4, lett. c), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

Le parole: «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono state così sostituite dalle attuali: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza» dall'art. 11, comma 4, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(4)

Le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono state così sostituite dalle attuali: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile,» dall'art. 11, comma 2, del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

Le parole: «Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)» dall'art. 11, comma 4, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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