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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 79
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha...

Note:
(1)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 12, comma 5, lett. a), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.».

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.».

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