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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 71
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Esecuzione del piano

(1)

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario....

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 5, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 71 (Esecuzione del piano)

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 19, comma 3, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)
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