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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 49
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1) eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con...

Note:
(1)

Le parole: «ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza» sono state così sostituite dalle attuali: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza» dall'art. 12, comma 9, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(2)

Le parole: «47, comma 4 e dall'articolo» sono state inserite dall'art. 12, comma 9, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 7, comma 8, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, nonchè dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 39.».

(4)

Le parole: «di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono state così sostituite dalle attuali: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» dall'art. 12, comma 7, del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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