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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 31
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

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