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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 38
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Iniziativa del pubblico ministero

(1)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.».

(2)

Le parole: «diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono state così sostituite dalle attuali: «per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza» dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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