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Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 2
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a)crisi: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si...

Note:
(1)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(2)

Le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono state così sostituite dalle attuali: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «escluso lo Stato» sono state così sostituite dalle attuali: «esclusi lo Stato e gli enti territoriali» dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(3)

La lettera g) è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(4)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(5)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1,lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(6)

Le parole: «, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(7)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(8)

Le parole: «albo dei gestori» sono state così sostituite dalle attuali: «elenco dei gestori» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(9)

Le parole: «l'albo» sono state così sostituite dalle attuali: «l'elenco» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(10)

Le parole: «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste» sono state così sostituite dalle attuali: «degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(11)

Le parole: «una delle procedure di regolazione della crisi di impresa» sono state così sostituite dalle attuali: «uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(12)

Le parole: «all'albo» sono state così sostituite dalle attuali: «all'elenco» dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(13)

Le parole: «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(14)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(15)

Le parole: «disposte dal giudice competente» sono state così sostituite dalle attuali: «richieste dal debitore» dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(16)

Le parole: «o condotte» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(17)

Le parole: «, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(18)

Le parole: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza», sono state, da ultimo, così sostituite dalle attuali: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni» dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(19)

Le parole: «la fase dell'allerta» sono state così sostituite dalle attuali: «il procedimento di allerta» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(20)

Le parole: «la fase della composizione» sono state così sostituite dalle attuali: «il procedimento di composizione» dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(21)

Questa lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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