News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 80
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica(1) e la fattibilità economica(2) del piano e...

Note:
(1)

La parola fra parentiesi quadrata è stata soppressa dall'art. 20, comma 5, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

La parola fra parentesi quadrata è stata soppressa dall'art. 18, comma 2, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

Le parole: «è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria», sono state sostituite dalle attuali: «è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata» dall'art. 20, comma 5, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 6, lett. a), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 6, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?