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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 92
Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione...

Note:
(1)

Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 13, comma 2, dello stesso provvedimento, tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

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