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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 26 bis
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

(1)

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(2)

Le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono state così sostituite dalle attuali: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» dall'art. 1, comma 29, della L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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