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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 82
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(1)

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore (10) non...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 20 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

Le parole: «euro 516,46» sono state così sostituite dalle attuali: «euro 1.100» dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 10.

(3)

L'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di depenalizzazione e modifica al sistema penale, consente all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di stare personalmente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di condanna.

(4)

Le parole: «al pretore,» sono state soppresse dall'art. 61 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(5)

L'art. 417 c.p.c. consente alla parte di stare in giudizio personalmente, nelle controversie di lavoro, quando il valore della causa non eccede € 129,11.

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