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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 75
Capacità processuale

(1)

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere (1-3, ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

(2)

Comma così modificato con R.D. 20 aprile 1942, n. 504, norme per il coordinamento del codice di procedura civile.

(3)

Per le società non aventi personalità giuridica v. artt. 2266, 2298, 2315 c.c.

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