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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 68
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Nei casi previsti dalla legge (1) o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di...

Note:
(1)

Interprete (artt. 122, 124); traduttore (art. 123); esperto per riproduzioni, copie ed esperimenti (artt. 212, 261); stimatore (artt. 518, 533, 773; 161 att.); esperto per la valutazione dell'immobile espropriato (art. 568; 161 att.).

(2)

Estratti di libri e registri (art. 212); vendita con incanto di beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 534 bis); vendita con incanto di beni immobili (art. 591 bis); vendita di beni di incapaci (art. 733); inventario (artt. 765, 769); divisione (artt. 786, 790, 791).

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