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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 38
Incompetenza

(1)

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 45, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «38. (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

«L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

«Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

(2)

Le parole: «non oltre l'udienza di cui all'articolo 183» sono state così sostituite dalle attuali: «con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171 bis, non oltre la prima udienza» dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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