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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 81
Sostituzione processuale

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (1), nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 108, 1111-2; 2900 c.c.

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