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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 37
Difetto di giurisdizione

(1)

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice...

Note:
(*)

Comma abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1° settembre 1995. Si veda l'art. 11 della citata L. n. 218/1995.

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 37 (Difetto di giurisdizione)

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali (102, 103 Cost.) è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo (41, 360, n. 1, 368, 374, 386).

[Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato (279) dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto è contumace (291), e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana *.]».

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