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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 40
Connessione

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione (31 ss.), possono essere decise in un solo processo (...

Note:
(1)

L'originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall'art. 45, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(2)

Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(4)

Le parole: «del pretore o» e: «al pretore o» sono state soppresse dall'art. 55 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(5)

Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

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