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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 54
Ordinanza sulla ricusazione

(1)

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 45, comma 7, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a € 5».

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