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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 4
Giurisdizione rispetto allo straniero

(1)

Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) ...

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1° settembre 1995. Si vedano gli artt. 3 e 10 della citata L. n. 218/1995.

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