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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 70
Intervento in causa del pubblico ministero

(1)

Il pubblico ministero deve intervenire (2, 3...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 25 giugno 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

(2)

Questo numero è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Il n. 4) è stato abrogato dall'art. 2 L. 11 agosto 1973, n. 533, disciplina delle controversie individuali di lavoro.

(4)

Querela di falso (art. 221); procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (art. 32 att. c.c.); affidamento preadottivo e adozione (L. 4 maggio 1983, n. 184); scioglimento del matrimonio (art. 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898); procedimento per rettifica di attribuzione di sesso (art. 2, L. 14 aprile 1982, n. 164).

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 75, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98. A norma dell'art. 75, comma 2, del medesimo provvedimento tali disposizioni si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

(6)

Si veda l'art. 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

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