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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 57
Attività del cancelliere

(1)

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti (...

Note:
(1)

Si vedano l'art. 2, primo comma e l'art. 3, secondo comma, della L. 12 luglio 1975, n. 311, sulle attribuzioni specifiche di cancellieri e segretari giudiziari, che attribuiscono funzioni di assistenza al magistrato al personale delle carriere di concetto ed esecutiva.

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