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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 7
Competenza del giudice di pace

(1)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

La parola: «cinquemila» è stata così sostituita dalla attuale: «diecimila» dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall'art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

La parola: «ventimila» è stata così sostituita dalla attuale: «venticinquemila» dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Le originarie parole: «lire trenta milioni» sono state così sostituite dall'art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(6)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(7)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(8)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(9)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(10)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(11)

Si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, di cui si riporta il testo:

«22 bis . (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

«L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica ed edilizia;

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria;

g bis) antiriciclaggio.

«L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

«Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge».

(12)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(13)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere da 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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