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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 48
Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza (42 ss.) sono sospesi (295 ss.) dal giorno in...

Note:
(1)

Le parole: «presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza» sono state così sostituite dalle attuali: «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza» dall'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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