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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 55
Responsabilità civile del giudice

(Omissis) (1) .

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497, a decorrere dal 120° giorno successivo alla pubblicazione (avvenuta sulla G.U. n. 287 dello stesso 9 dicembre). Si veda, ora, la L. 13 aprile 1988, n. 117, risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

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