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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 45
Conflitto di competenza

Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art....

Note:
(1)

L'originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall'art. 45, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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