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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 26
Foro dell'esecuzione forzata

Per l'esecuzione forzata su cose mobili (513 ss.) o immobili (555 ss.) è competente il giudice del luogo in cui le cose...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

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