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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 47
Procedimento del regolamento di competenza

(1)

L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione (3751) con...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

L'originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall'art. 45, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli (1682) siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione (137 att.). Nel termine perentorio (152) di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari (369).».

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

La parola: «venti» è stata così sostituita dall'attuale: «quaranta» dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(6)

Le parole: «nella cancelleria della Corte» sono state così sostituite dalle attuali: «alla Corte» dall'art. 3, comma 3, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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