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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 300
Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore (82 ss.), questi lo dichiara in udienza (...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 46, comma 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292.».

(2)

A seguito delle modifiche apportate con L. 26 novembre 1990, n. 353, variamente differite nella loro entrata in vigore da successivi provvedimenti normativi, (si veda l'art. 275 c.p.c.), la discussione dinanzi al tribunale collegiale è tenuta soltanto se alcuna delle parti ne fa espressa richiesta. L'espressione legislativa va, pertanto, interpretata tenendo conto di questa innovazione. Si vedano gli artt. 281 bis s.s.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

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