News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 269
Chiamata di un terzo in causa

(1)

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione (...

Note:
(1)

Articolo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così nuovamente sostituito dall'art. 29 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(2)

Le parole: «entro cinque giorni dalla richiesta» sono state così sostituite dalle attuali: «nel termine previsto dall'articolo 171 bis» dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le parole: «nella prima udienza» sono state così sostituite dalle attuali: «nella memoria di cui all'articolo 171 ter, primo comma, numero 1» dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(4)

Le parole: «ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo» sono state così sostituite dalle attuali: «maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171 ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo» dall'art. 3, comma 17, lett. c), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta il comma precedente: «Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?