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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 292
Notificazione e comunicazione di atti al contumace

(1)

L'ordinanza che ammette (1874) l'interrogatorio (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 250 del 28 novembre 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 317 del 6 giugno 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. nn), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. nn), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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