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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 204
Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica (1).

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani...

Note:
(1)

Si vedano, per le rogatorie all'estero, gli artt. 8-16 della Convenzione concernente la procedura civile firmata a l'Aja il 1° marzo 1954, ratificata con L. 3 gennaio 1957, n. 4 (G.U. 25 gennaio 1957, n. 22) e, per le notifiche di atti giudiziari all'estero, la Convenzione internazionale adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con L. 6 febbraio 1981, n. 42 (G.U. S.O. 4 marzo 1981, n. 62).

(2)

Si vedano gli artt. 30, 82 ss. D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sugli uffici e sui poteri consolari.

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