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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 226
Contenuto della sentenza

Il tribunale (1), con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna...

Note:
(1)

La parola: «collegio» è stata così sostituita dalla attuale: «tribunale» dall'art. 3, comma 16, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Pena originaria: da lire 1.000 a lire 10.000. Poi così quadruplicata dall'art. 3 del D.L.vo 9 aprile 1948, n. 438.

(3)

La parola: «collegio» è stata così sostituita dalla attuale: «tribunale» dall'art. 3, comma 16, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(4)

Le parole: «di cui all'articolo 480» sono state così sostituite dalle attuali: «di cui all'articolo 537» dall'art. 3, comma 16, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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