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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 257 bis
Testimonianza scritta

(1) (2)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 46, comma 8, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(2)

Si veda il D.M. 17 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie gen. n. 49 del 1 marzo 2010, recante il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la sua compilazione.

(3)

Le parole: «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice» sono state così sostituite dalle attuali: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio» dall'art. 3, comma 2, lett. v), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «non spedisce o non consegna» sono state così sostituite dalle attuali: «non trasmette» dall'art. 3, comma 2, lett. v), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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